STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT NON RICONOSCIUTA “LIBRI IN PIENA”
Art. 1 - Denominazione e natura
È costituita un’associazione culturale non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata “Libri in Piena”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal presente Statuto.
L’associazione è ente del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e può iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione “Associazioni”.
Art. 2 - Sede
L’associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, in via Castelfidardo n. 17, CAP 50137, Firenze (FI)
Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con successiva comunicazione ai soci.
Art. 3 - Durata
La durata dell’associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea con le modalità di cui al successivo art. 15.
Art. 4 - Finalità e attività di interesse generale
L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, educative e culturali, mediante lo svolgimento prevalentemente di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017, in particolare:
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i).
In particolare, l’associazione si propone di:
- promuovere la lettura, la cultura letteraria e musicale attraverso eventi pubblici, presentazioni di libri, concerti, laboratori e incontri con autori;
- realizzare attività educative e formative, anche a favore di minori, presso scuole, biblioteche e centri culturali;
- organizzare iniziative culturali in collaborazione con scuole, biblioteche, istituzioni pubbliche e private;
- gestire biblioteche itineranti, punti di lettura e spazi culturali;
- promuovere l’inclusione sociale attraverso la cultura e l’arte.
Le attività sono svolte nel rispetto dei principi di solidarietà, inclusione, pari opportunità e non discriminazione, in coerenza con le finalità del Codice del Terzo Settore.
Le attività rivolte ai minori saranno svolte con modalità adeguate all’età, sotto la responsabilità di adulti incaricati dall’associazione
Art. 5 - Attività diverse
L’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall’art. 6 del d.lgs. 117/2017 e dai decreti attuativi.
I proventi delle attività diverse sono reinvestiti esclusivamente nelle attività istituzionali di interesse generale.
Le attività diverse devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell’associazione.
Art. 6 - Soci
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che condividano le finalità associative e ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla richiesta.
Per i soci minorenni è richiesta l’accettazione scritta da parte di almeno un genitore o tutore, che ne risponde civilmente.
L’associazione tiene un registro aggiornato dei soci, contenente i dati anagrafici, la data di ammissione e l’eventuale cessazione della qualifica.
La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo e non è rimborsabile, salvo nei casi previsti dalla legge.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
I soci maggiorenni hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee e votare sulle deliberazioni;
- essere informati sulle attività dell’associazione;
- accedere ai documenti associativi nei limiti di legge e di Statuto;
- essere elettori ed eleggibili nelle cariche sociali.
I soci sono tenuti a:
- rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale;
- collaborare al raggiungimento delle finalità associative;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri soci e dell’associazione.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- morte;
- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morosità nel pagamento della quota associativa per oltre sei mesi dalla scadenza;
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:
- comportamenti contrari alle finalità associative;
- violazione grave o reiterata dello Statuto;
- atti lesivi della dignità o dell’immagine dell’associazione;
- condotta tale da rendere incompatibile la permanenza nell’associazione.
L’esclusione è deliberata previa contestazione scritta al socio interessato, con concessione di almeno 15 giorni per presentare le proprie difese, anche in forma scritta.
Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. L’Assemblea decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei presenti.
Il socio escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa né può avanzare pretese sul patrimonio dell’associazione.
Art. 9 - Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’associazione nomina un Organo di Controllo o un Revisore legale dei conti.
Art. 10 - Assemblea
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli indirizzi generali dell’attività associativa;
- delibera su tutti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
- L’Assemblea straordinaria delibera su:
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio;
- fusione o incorporazione con altri enti.
- L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo.
- La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche via email o PEC) contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, con preavviso di almeno 8 giorni. In caso di particolare urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
- Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono assunte:
- con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti per le modifiche statutarie;
- con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti per lo scioglimento dell’associazione.
- Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
- Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il voto può essere espresso per delega scritta, conferita ad altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega non più di due soci.
- Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art. 11 - Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, l’eventuale Vicepresidente e il Segretario.
- Il Consiglio Direttivo:
- gestisce l’attività ordinaria dell’associazione;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci;
- determina l’importo della quota associativa annuale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi spese agli amministratori;
- nomina eventuali responsabili di specifiche attività o progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta che il Presidente o almeno due consiglieri lo richiedano.
- La convocazione avviene con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza.
- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Gli incarichi di componente del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
- È consentito il ristoro forfettario nei limiti di cui all’art. 33, comma 3, del d.lgs. 117/2017.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente:
- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio;
- sovrintende al buon andamento dell’associazione;
- può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- firma gli atti e i documenti dell’associazione.
Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.
Art. 13 - Patrimonio e risorse
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti e liberalità di terzi;
- proventi da attività istituzionali e da attività diverse;
- entrate derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge.
Tutti i pagamenti effettuati dall’associazione, relativi a attività di interesse generale o ad attività diverse, di importo superiore a euro 515,00, devono avvenire con modalità tracciabili (bonifico bancario o postale, assegno, carta di pagamento, altri strumenti elettronici idonei).
È vietata ogni forma di distribuzione diretta o indiretta di utili, fondi, avanzi di gestione o riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 14 - Bilancio e rendicontazione
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni dell’art. 13 del d.lgs. 117/2017 e comprende:
- Stato patrimoniale;
- Rendiconto gestionale (entrate e uscite);
- Relazione di missione.
Il bilancio è depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione ed è a disposizione dei soci per la consultazione.
Il bilancio approvato è pubblicato sul sito internet dell’associazione, se esistente, o reso disponibile con altre modalità idonee.
Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotti i debiti e gli oneri di liquidazione, è devoluto ad altri enti del Terzo settore iscritti al RUNTS con finalità analoghe o di utilità sociale, secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dall’autorità competente.
La devoluzione del patrimonio è deliberata dall’Assemblea, sentito l’eventuale Organo di Controllo.
Art. 16 - Volontariato
L’associazione può avvalersi dell’attività di volontari secondo le disposizioni dell’art. 17 del d.lgs. 117/2017.
I volontari operano gratuitamente e per libera scelta, con diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’associazione può stipulare con i volontari apposite convenzioni, assicurandoli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 17 - Gratuità delle cariche sociali
Tutti gli incarichi associativi, inclusi quelli di componente del Consiglio Direttivo e di Presidente, sono gratuiti.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
È consentito il ristoro forfettario della partecipazione alle riunioni degli organi sociali nei limiti di cui all’art. 33, comma 3, del d.lgs. 117/2017.
Art. 18 - Trasparenza e pubblicità
L’associazione garantisce forme di pubblicità delle proprie attività, dei bilanci e degli altri documenti rilevanti, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet, se esistente, o altre modalità idonee a garantire l’effettiva conoscibilità da parte dei soci e dei terzi interessati.
Chiunque vi abbia interesse può accedere agli atti dell’associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Art. 19 - Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile (artt. 36-38 e seguenti) e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le relative norme di attuazione.
Approvato dall’Assemblea dei soci in data 09/03/2026
Il Presidente: Serena Quartini
Il Segretario verbalizzante: Giampaolo Tomè
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